agevolazione “Tremonti-bis”


 

Not. Gaetano Petrelli

 

L’art. 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (in G.U. n. 248 del 24.10.2001) prevede la detassazione del 50% del reddito – d’impresa o di lavoro autonomo –  reinvestito in beni strumentali nuovi o in spese per la formazione e l’aggiornamento del personale, successivamente al 30 giugno 2001, e per l’intero periodo d’imposta successivo; e’ necessario peraltro che il reinvestimento sia in eccedenza rispetto alla media degli investimenti dei cinque periodi d’imposta precedenti, con facolta’ di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento e’ stato maggiore.

Relativamente ai beni immobili, l’agevolazione e’ limitata all’acquisto di beni strumentali per natura.

L’incentivo e’ revocato se il bene strumentale acquistato e’ ceduto entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, ovvero, trattandosi di bene immobile, entro il quinto periodo d’imposta successivo.

Sono per il resto richiamate le modalita’ applicative di cui alla precedente agevolazione “Tremonti”, ex art. 3 del D.L. 357/1994, convertito in legge 489/1994.